Studi Legali Riuniti Bacchiega Marangoni Giandiletti Previatello Ass. Prof.

Il TRIBUNALE DI TREVISO, Sezione Lavoro, in tema di storni provvigionali, per il mancato protrarsi della fornitura di servizi energetici per un periodo minimo convenzionalmente indicato, conferma l’indirizzo della Corte di Cassazione (n. 18664/2020, circa la nullità di clausole di tal specie per contrarietà a norma imperativa di legge.

Pubblicato il 23 Giugno 2026

Lo studio ha assistito innanzi il Tribunale di Treviso un agente di commercio convenuto in giudizio dalla ex mandante perla di lui condanna alla restituzione delle provvigioni corrisposte in costanza di rapporto in relazione a rapporti di fornitura di luce e gas conclusi dall’Agente e cessati per “recesso anticipato da parte del Cliente”.
Il Tribunale di Treviso, con sentenza di maggio 2026, accogliendo le difese svolte nell’interesse del nostro assistito, ha rigettato la richiesta della mandante aderendo al principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18664/2020, (in precedenza resa in relazione ai contratti di telefonia) per la quale: “nelle ipotesi contrattuali in cui non si sia verificata alcuna mancata esecuzione del contratto, ma solo il mancato raggiungimento di taluni obiettivi di politica aziendale, quale la durata minima del rapporto contrattuale con il cliente terzo, non è integrata la fattispecie di cui all’art. 1748 co. 6, c.c. e la preponente non ha diritto ad alcuna ripetizione di provvigioni da parte dell’agente”
Nel caso di specie il Tribunale di Treviso ha evidenziato che la domanda, della mandante era stata costruita facendo discendere il diritto alla restituzione dalla mera fuoriuscita anticipata del cliente dal rapporto di somministrazione, secondo un criterio standardizzato di durata minima, senza una specifica dimostrazione, per ciascuna posizione azionata, delle ragioni concrete della cessazione, della effettiva parte di rapporto rimasta ineseguita in termini rilevanti ai sensi dell’art. 1748, co. 6, c.c., nonché della assenza di circostanze imputabili alla stessa preponente. Il tutto in violazione dell’art. 1748 co, 6, c.c. qualificata dal legislatore quale norma imperativa di legge e del generale divieto dello star del credere.

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Moira Bacchiega

Si occupa di Diritto del Lavoro, di Diritto di agenzia e della distribuzione, di Diritto Civile, di Recupero Crediti, di Procedure Esecutive – Concorsuali. Dal 2020 è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento presso l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento operante nel circondario del Tribunale di Rovigo. Svolge anche l’incarico di Liquidatore per tali procedure.

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