La banca che, nell’erogare un credito, ottiene dal cliente molteplici garanzie al fine di tutelare in modo sovrabbondante le proprie ragioni di recupero del credito in caso di inadempimento, assume una condotta riconducibile all’abuso di diritto per eccesso di garanzia del credito concesso e, per l’effetto, dovrà essere dichiarata nulla per difetto di causa.
Così operando, verificate certe condizioni contrattuali e di fatto nei rapporti contrattuali conclusi tra istituto di credito e cliente, la banca viola il principio di proporzionalità delle garanzie creditorie poiché, come ad esempio nel caso di un mutuo ipotecario, nel momento in cui consegue oltre all’ ipoteca su un determinato immobile anche l’ulteriore garanzia, quella fideiussoria, ottiene una garanzia ultronea e sovrabbondante rispetto alla tutela del credito concesso.
Da tale condotta, l’Arbitro Bancario Finanziario e la Corte di Cassazione fanno discendere la violazione dei canoni di correttezza e buona fede nel rapporto tra banca e cliente con conseguente nullità della garanzia fideiussoria prestata perché ultronea.
Ed infatti, l’A.B.F. – Collegio di Napoli – con decisione del 3 gennaio 2022, n. 128, ha evidenziato che la condotta della Banca finalizzata ad ottenere, all’atto della sottoscrizione del contratto, il rilascio di garanzie ultronee e non necessarie sia illegittimo alla stregua dei criteri di correttezza e buona fede, cui deve evidentemente uniformarsi il comportamento delle parti nel corso delle trattative contrattuali, in modo tale da impedire la pattuizione di condizioni contrattuali del tutto irragionevoli ed ingiustificate (in tal senso ABF – Consiglio di Roma n. 2359/2011). Il caso in esame al Collegio Partenopeo riguardava, infatti, un mutuo concesso per un valore pari a € 350.000,00; a garanzia della restituzione di capitale, interessi e accessori era stata costituita un’ipoteca per un valore complessivo di € 700.000,00, oltre che un pegno per un valore complessivo di € 100.000,00. Il Collegio ha ritenuto che l’eccesso di garanzia preteso dalla Banca risultasse per tabulas dalle dichiarazioni contrattuali sottoscritte dalla Banca stessa: “[…] a fronte dell’evidente sovrabbondanza dell’ipoteca rispetto all’ammontare del debito, nessuna funzione concreta può attribuirsi all’ulteriore garanzia pignoratizia, che dunque deve ritenersi nulla per mancanza di causa”.
La stessa Corte di Cassazione (Cass. Civ. 6533/2016) in precedenza aveva stigmatizzato, in termini di abuso del diritto, la condotta del creditore che si traduca nell’attuare una sproporzione tra garanzie e credito garantito.