Lo studio ha assistito innanzi il Tribunale di Verona un socio di società di persone, dichiarato fallito unitamente alla propria società, nella procedura di esdebitazione a seguito della chiusura del fallimento (vecchio rito).
Il Tribunale di Verona con recente decreto ha accolto la richiesta di esdebitazione del nostro assistito aderendo al principio consolidato dalla Corte di Cassazione S.U. n. 24214/2011: “Quanto, infine, al requisito di cui al comma 2 dell’art. 142, va ricordato che, con sentenza resa a Sezioni Unite (la n. 24214 del 18 novembre 2011), la Cassazione ha preso posizione sui due possibili significati letterali di tale disposizione – quello, cioè, per il quale la parzialità va riferita al non integrale soddisfacimento di ciascuno dei crediti esistenti, ovvero rapportata al numero complessivo dei creditori – dando preferenza alla seconda. Ciò, sul rilievo che l’istituto dell’esdebitazione è “espressione dell’orientamento di fondo cui si è ispirato il legislatore delegante nel dettare i principi di riforma delle discipline concorsuali, orientamento per il quale, per la parte che interessa in questa sede, l’insolvenza è percepita come uno dei possibili esiti, pur se certamente negativo, riconducibile all’attività imprenditoriale svolta, esito che non può, per ciò solo, determinare la definitiva eliminazione dai mercato dell’imprenditore e l’automatica dispersione della ricchezza costituita dalle esperienze da questi acquisite. In questo quadro complessivo di riferimento l’estinzione dei propri debiti (sia pur non automatica ma subordinatamente all’esistenza di specifiche condizioni) assume per l’imprenditore una valenza centrale, sia in termini di prospettiva che in relazione all’esito venutosi a determinare. Quanto al primo punto, risulta di assoluta evidenza come la consapevolezza dell’estinzione (sotto il profilo dell’inesigibilità) delle proprie esposizioni debitorie possa favorire la tempestiva apertura di procedure concorsuali ed indurre comunque il debitore fallito a non porre in essere condotte dilatorie ed ostruzionistiche. Quanto al secondo, appare altrettanto evidente che la cancellazione dei debiti pregressi costituisce la premessa in punto di fatto che consente al debitore, che riprende la sua attività senza avere pendenze di sorta, di poter espandere pienamente le proprie potenzialità, senza dover subire limitazioni alle proprie iniziative, per effetto dei debiti precedenti. Da tali considerazioni discende dunque che l’esdebitazione costituisce un aspetto di significativa rilevanza nell’ambito del disegno delineato dal legislatore e che interpretazioni normative che determinino una più ristretta applicazione dell’istituto non si pongono in sintonia con le opzioni effettuate dal legislatore delegante”. Orientamento che la Suprema Corte ha ribadito anche di recente, evidenziando come la valutazione del presupposto oggettivo del soddisfacimento almeno parziale dei creditori debba essere operata secondo un’interpretazione coerente con il favor debitoris che ispira la norma, sicché ove ricorrano gli altri presupposti, il beneficio dell’esdebitazione deve essere concesso a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale del tutto irrisoria (Cass., 12 maggio 2022, n. 15246).”
Ne caso di specie le percentuali di realizzo fallimentare sono state comunque ritenute apprezzabili e tali da giustificare la concessione del beneficio richiesto.
Va precisato, infine, che il beneficio dell’esdebitazione, in ogni caso, non trova applicazione per alcune tipologie di debiti come ad esempio obblighi alimentari e di mantenimento; i risarcimenti da responsabilità extracontrattuale; le sanzioni amministrative e/o penali; i debiti fiscali derivanti da dichiarazioni fraudolente.