Lo studio ha assistito innanzi il Tribunale di Verona un’azienda agricola nella procedura di apertura della liquidazione giudiziale richiesta da un creditore.
Il Tribunale di Verona con decreto del 07.08.2025 ha rigettato la richiesta di apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale contro l’azienda agricola ed i suoi soci aderendo al principio consolidato dalla Corte di Cassazione con ord. 2162 del 24.01.2023: “l’assoggettabilità a fallimento di un’impresa non dipende dalla rilevazione puntuale dell’attività svolta al momento della presentazione della relativa istanza, dovendosi avere riguardo, invece, all’attività da cui origina l’insolvenza. Pertanto, il pregresso svolgimento di attività commerciale è sicuramente rilevante nel caso in cui a quella attività, quantunque cessata, sia riconducibile l’insorgere dei debiti che l’imprenditore «non è in grado di soddisfare regolarmente» (art. 5, comma 2, legge fall.). Del resto, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che, «una volta accertato in sede di merito l’esercizio in concreto di attività commerciale, in misura prevalente sull’attività agricola contemplata in via esclusiva dall’oggetto sociale di un’impresa agricola costituita in forma societaria, questa resta assoggettabile a fallimento nonostante la sopravvenuta cessazione dell’esercizio di detta attività commerciale prevalente al momento del deposito di una domanda di fallimento a suo carico» (Cass. n. 5342/2019)”
L’azienda agricola ha dato conto, infatti, del periodo in cui è maturata la passività e che tale passività era da ricondurre all’attività prevalentemente agricola di cui all’art. 2135 cc., il tutto producendo idonea documentazione a supporto.