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Cass.Civ. sez. II, 10 luglio 2024, n. 18903 – Il c.d. mutuo “solutorio” rinviato alle Sezioni Unite

Pubblicato il 2 Gennaio 2025

La Corte di Cassazione, con ordinanza, ha chiesto l’assegnazione alle Sezioni Unite affinchè si pronunci circa il fatto di ritenere che, il ripianamento delle precedenti passività eseguito dalla banca, contestualmente all’erogazione del mutuo, con operazione di giroconto, soddisfi il requisito della disponibilità giuridica della somma a favore del mutuatario e che tale operazione possa considerarsi una una modalità di impiego dell’importo mutuato entrato nella disponibilità del mutuatario.
La richiesta cerca di definire il contrasto giurisprudenziale interpretativo insorto sul punto.

Infatti, un primo indirizzo, più recente, ha ritenuto che l’utilizzo di somme da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista, con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale, sia un’operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l’avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario.

Un secondo indirizzo, più tradizionale e maggioritario, ritiene invece valido il c.d. mutuo “solutorio” in quanto non contrario né alla legge né all’ordine pubblico e ritiene che il perfezionamento del contratto di mutuo si verifichi nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo (ossia attraverso l’operazione bancaria di accreditamento e contestuale pagamento del pregresso debito), non rilevando in tal senso l’obbligo di utilizzare (immediatamente e contestualmente) quella somma a estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante.

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Guido Previatello

Si occupa di Diritto Immobiliare, di Recupero Crediti e Procedure Esecutive, di Diritto Bancario e Societario e di Diritto dell’Informatica.