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La provvigione indiretta è dovuta per gli affari conclusi dalla mandante con i clienti c.d. “multizonali”

Pubblicato il 30 Agosto 2024

Studi Legali Riunti BMGP, con l’avv. Moira Bacchiega, consegue brillante risultato in materia di agenzia.
La Suprema Corte di Cassazione, II sezione civile, con ordinanza n. 1306/2024 del 13.5.2024 accoglie il ricorso di un agente operante nel settore della G.D.O. e dichiara la nullità, per contrarietà a norma imperativa di legge, delle clausole negoziali, predisposte unilateralmente dalla mandante, con le quali quest’ultima “scaricava” sui clienti multizonali con i quali aveva concluso affari, l’onere di assicurare, le informazioni necessarie all’agente per il calcolo delle provvigioni dovutegli, siccome contrastanti con l’obbligo del preponente di agire con lealtà e buona fede nei rapporti con l’agente disciplinato all’art. 1749 c.c..
L’importanza che tale obbligo generale esplica nel contratto di agenzia a tutela della posizione dell’agente, parte economicamente debole del rapporto, ha indotto la Suprema Corte a statuire che l’obbligo informativo e di “condotta conforme a buona fede” sono correlati anche al diritto dell’agente alla provvigione indiretta.
Conformemente alla sentenza della Corte di giustizia europea (sentenza 17.1.2008, causa C-19/07), i giudici di legittimità, hanno acclarato che il diritto alla provvigione compete in ogni caso di ingerenza nella zona di esclusiva o di captazione di clienti riservati all’agente attraverso l’intervento diretto o indiretto del preponente, quali che siano le modalità della sottrazione per tal verso realizzata. Ed ancora: “poichè la nozione di affare, rilevante ai fini applicativi della norma, è essenzialmente di ordine economico, il giudizio non dipende dalla tecnica negoziale prescelta, né dal luogo in cui questa è posta in essere, per cui anche la conclusione di affari al di fuori della zona di esclusiva dell’agente, con una società che a sua volta provveda alla distribuzione del prodotto ad imprenditori affiliati operanti, invece, nel predetto ambito territoriale, costituisce violazione della zona di esclusiva ove vi concorra il preponente”, con conseguente diritto dell’agente a percepire le provvigioni indirette.

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Moira Bacchiega

Si occupa di Diritto del Lavoro, di Diritto di agenzia e della distribuzione, di Diritto Civile, di Recupero Crediti, di Procedure Esecutive – Concorsuali. Dal 2020 è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento presso l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento operante nel circondario del Tribunale di Rovigo. Svolge anche l’incarico di Liquidatore per tali procedure.