L’evoluzione giurisprudenziale che promana dall’interpretazione dell’art. 17 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986 resa dalla Corte di Giustizia di Europea, rischia di mettere in crisi la prassi contrattuale italiana che si è sempre avvalsa dalla facoltà di inserire nei rapporti di agenzia a tempo indeterminato clausole disciplinati il c.d. “periodo di prova”, con facoltà per entrambe le parti contraenti di recedere dal contratto durante detto periodo, senza obbligo di preavviso o di pagamento dell’indennità sostitutiva e senza obbligo di pagamento dell’indennità di fine rapporto.
Possibilità avallata dalla giurisprudenza che ha sinora riconosciuto ammissibile il patto di prova nel rapporto di agenzia, seppur limitatamente al tempo necessario e sufficiente per consentire alle parti contraenti di compiere le reciproche valutazioni sulla volontà di proseguire il rapporto.
La Corte di Giustizia Europea, ritiene, per contro, che negare la debenza dell’indennità volta ad indennizzare l’agente commerciale per le prestazioni compiute di cui il preponente continui a beneficiare anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale ovvero per gli oneri e le spese sostenuti ai fini delle prestazioni medesime, qualora la cessazione del rapporto abbia luogo nel corso del periodo di prova, si risolverebbe nell’ammettere un motivo di decadenza non previsto dall’art. 18 della Direttiva medesima.
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