In udienza chiamata per la conversione del rito abbiamo avuto conferma che, a breve, l’opposizione a decreto ingiuntivo potrà essere introdotta, per espressa disposizione normativa, anche con ricorso, e, così, con rito di cognizione semplificato oltre che ordinario.
Nel prendere atto di tale prospettiva, osserviamo brevemente che il rito di cognizione ordinario introdotto dalla riforma Cartabia attribuisce un volto nuovo alla specialità del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, più attento al principio del contraddittorio, principio che, al contrario, pare svilito dal rito semplificato.
Oggi, infatti, con il nuovo rito ordinario, le parti, mediante gli atti introduttivi e le tre memorie ex art. 171 ter cpc, possono e debbono completare il contraddittorio anteriormente alla celebrazione della prima udienza, dunque, in tempo utile a favorire o scongiurare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo o la sua sospensione se già concessa; il che non è di poco momento stante l’irrevocabilità della relativa ordinanza.
Al contrario, col rito semplificato il contraddittorio instaurato con gli atti introduttivi si completerà solo dopo la prima udienza (e solo se v’è “giustificato motivo” su sindacato del Giudice), dunque, in funzione di una sentenza che, nel giudizio in esame, “farà giustizia” dopo i predetti provvedimenti, pertanto, “a giochi fatti”.
In conclusione, a nostro avviso, l’art. 171 bis cpc – in punto di conversione del rito – obbliga il Giudice a valutare, in particolare nei giudizi di opposizione a D.I., non solo se il processo sia o meno documentale, ma, ancor prima, se i provvedimenti da adottarsi in quello specifico procedimento acquisiscano maggior rispetto delle garanzie delle parti in un rito piuttosto che nell’altro, così dovendosi favorire, in concreto, un rito piuttosto che l’altro, tanto più che, per quel che concerne il procedimento di opposizione a D.I., la fase a cognizione piena segue al difetto di contraddittorio di quella monitoria.
Quanto alle tempistiche processuali conseguenti alla scelta del rito, non sembra scontato osservare che, il tempo speso ad allegare ed istruire i fatti prima, anziché dopo, l’adozione dei provvedimenti, non è tempo perso.